Art. 3.

      1. In attesa dell'adozione di una disciplina comunitaria in materia e di una compiuta valutazione del loro impatto sulla salute umana, i prodotti contenti organismi geneticamente modificati non possono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali e negli altri luoghi di assistenza e di cura.

 

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